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SEMPLIFICAZIONE PER I LIVE

Scritto da il 18 Settembre 2020

Si segnala che è entrata in vigore con il DL semplificazioni una semplificazione che consente la semplice SCIA per spettacoli fino a 1000 persone in luoghi non vincolati fino al 31 dic 2021 in orario 8-23; credo sia molto importante per gli organizzatori di eventi più grandi, e potrebbe essere anche un modo nuovo di pensare gli orari degli spettacoli
Art. 38 – bis
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
1.     Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al  fine  di  far  fronte alle ricadute  economiche  negative  per  il  settore  dell’industria culturale conseguenti  alle  misure  di  contenimento  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al  31  dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli  dal  vivo  che  comprendono attività culturali quali  il  teatro,  la  musica,  la  danza  e  il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le  ore 23, destinati ad un massimo  di  1.000  partecipanti,  ogni  atto  di autorizzazione, licenza,  concessione  non  costitutiva,  permesso nulla osta comunque denominato,  richiesto  per  l’organizzazione  di spettacoli  dal  vivo,  il  cui   rilascio   dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto generale,  è  sostituito  dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui  all’articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n.  241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida  adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione  del  contagio  da COVID-19  e  con  esclusione  dei  casi  in  cui  sussistono  vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2.     La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo  ed è corredata dalle  dichiarazioni  sostitutive  di certificazioni  e dell’atto di notorietà per  quanto  riguarda  tutti  gli  stati,  le qualità personali e i fatti previsti negli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n.  445,  nonche’  da  una  relazione  tecnica  di  un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o  nell’albo  degli architetti  o  nell’albo  dei  periti  industriali  o  nell’albo  dei geometri che attesta la rispondenza  del  luogo  dove  si  svolge  lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro dell’interno.
3.              L’attivita’ oggetto  della  segnalazione  puo’  essere  iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
4.     L’amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di essa. In  caso  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e dell’atto di notorieta’ false  o  mendaci,  l’amministrazione,  ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali  di  cui  al  comma  5, nonche’ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  puo’ adottare i provvedimenti di  cui  al  primo  periodo  anche  dopo  la scadenza del termine di sessanta giorni.
5.     Ogni  controversia  relativa  all’applicazione   del   presente articolo  e’  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo. Ove  il  fatto  non  costituisca  piiu’  grave  reato,
chiunque,  nelle  dichiarazioni,  attestazioni  o  asseverazioni  che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni .


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